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PRIMA CASA LECCE - AGEVOLAZIONE PER UNDER 36
LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA UNDER 36” A LECCE
Il decreto legge n.73/2021 (noto come “Sostegni Bis”), ha introdotto nuove agevolazioni fiscali per le imposte indirette che colpiscono l'acquisto della prima casa per i giovani di età inferiore ai 36 anni, favorendone la loro autonomia abitativa anche a Lecce.
QUALI SONO QUESTE AGEVOLAZIONI FISCALI
La norma prevede i seguenti benefici:
-per le compravendite non soggette a IVA, esenzione al pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;
-per gli acquisti soggetti a IVA, oltre all'esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito di imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta al venditore.
Il credito di imposta può essere:
a)portato in diminuzione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale,sulle successione e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
b)utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data di acquisto agevolato;
c)utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n.62/2021);
d)esenzione dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
Inoltre come per gli atti di acquisto assoggettati all'imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa under 36 è esente dall'imposta di bollo.
QUALI SONO I BENEFICIARI
Le agevolazioni spettano ai giovani che:
-non hanno compiuto i 36 anni di eta' nell'anno in cui l'atto è stipulato;
-hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente) non superiore ai 40.000 euro annui.
Il calcolo dell'ISEE avviene sommando i redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all'Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che raccoglie l'insieme dei dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari ad illustrare la situazione economica del nucleo familiare.
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Per gli atti stipulati nel 2022, l'ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020.
Occorre rimarcare che per nucleo familiare si intende i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (ai sensi dell'art. 3 del DPCM n.159/2013).
L'ISEE ordinario ha validita' dal 1 Gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fina al 31 Dicembre dell'anno a cui fa riferimento.
Qualora dovesse variare significativamente la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare rispetto alla situazione rappresentata dalla DSU ordinaria, è possibile fare ricorso all'ISEE corrente.
Si tratta dei casi:
-di sospensione, riduzione o perdita dell'attività lavorativa;
-di interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari;
-di diminuzione (rispetto all'ISEE ordinario) superiore al 25% del reddito familiare complessivo;
-di diminuzione (rispetto all'ISEE ordinario) superiore al 20% della situazione patrimoniale.
L'ISEE corrente, rispetto a quello ordinario, in caso di variazione dell asola componente reddituale, ha una validita' ridotta (sei mesi dalla data di presentazione). Nel caso di aggiornamenti della sola componente economica, o di entrambe, la sua validita' è fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
In ogni caso, se intervengono variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Come chiarito nella circolare n.12/2021 dell'Agenzia delle Entrate, l'ISEE di applica anche agli atti di compravendita soggetti a IVA.
I requisiti sopra indicati vanno ad aggiungersi a quelli gia' stabiliti per usufruire delle agevolazioni “prima casa”. In sintesi è necessario che l'acquirente:
-abbia o stabilisca la sua residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel comune in cui si trova l'immobile;
-dichiari, nell'atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
-dichiari, nell'atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale,su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l'immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
I REQUISITI OGGETTIVI
Con riferimento agli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati nelle seguenti categorie catastali:
-A/2 (abitazioni di tipo civile)
-A/3 (abitazioni di tipo economico)
-A/4 (abitazioni di tipo popolare)
-A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
-A/6 (abitazioni di tipo rurale)
-A/7 (abitazioni in villini)
-A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)
Rientrano tra i benefici anche l'acquisto delle pertinenze delle abitazioni principali come i C/2 (magazzini e locali deposito) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per quelle categorie catastali come A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Gli agenti di Mutui casa, Family conoscono alla perfezione la normativa in materia di agevolazioni prima casa per gli under 36, quindi basta compilare il form sulla pagina per avere risposte semplici ed esaurienti da professionisti competenti.
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